La disciplina italiana delle Start-up innovative sta riscontrando crescente successo, sospinta dalle agevolazioni fiscali e dalle nuove modalità di raccolta del capitale di rischio offerte dal legislatore.
A quasi sette anni dall’entrata in vigore del c.d. Decreto crescita bis[1], sono circa ottomila le nuove iniziative imprenditoriali costituitesi in forma di Start-up innovativa[2].
Le Start-up innovative, la cui disciplina è, quasi integralmente, applicabile anche alla diversa categoria delle PMI innovative[3], costituiscono un genus particolare di società di capitali, avente requisiti specifici individuati dal legislatore e destinatario di una disciplina di particolare favore rispetto a quella ordinaria prevista dal codice civile e dalle disposizioni di natura fiscale contenute nel TUIR.
I principali vantaggi offerti dalla normativa in esame sono costituiti, da un lato, dall’elevato grado di flessibilità che viene riconosciuto a tutte le Start-up innovative, iscritte all’apposita sezione del Registro delle Imprese, e, dall’altra, dalla previsione di specifiche agevolazioni fiscali, sia a vantaggio della società, sia a vantaggio dei propri dipendenti, collaboratori e soci.
In estrema sintesi, le tipicità della disciplina in esame si sostanziano:
A) in una serie di deroghe alla disciplina generale di diritto societario, volte, in larga parte, ad assimilare la disciplina delle S.r.l. a quella delle S.p.a., in base alle quali principalmente:
- è consentita la creazione di categorie speciali di quote, il cui contenuto è liberamente determinabile dalla società;
- è consentita la creazione di quote sprovviste del diritto di voto o attributive del diritto di voto in modo non proporzionale alla quota detenuta;le quote possono costituire oggetto di offerta al pubblico, anche mediante l’attività diequity crowdfunding, la quale, grazie alla sua vastissima ed immediata fruibilità, sta dando vita a numerosi progetti c.d. overfunded;
- è consentito alla società di effettuare operazioni sulle quote di partecipazione al proprio capitale, qualora tali operazioni siano poste in essere al fine dell’attuazione di piani di incentivazione per dipendenti, collaboratori e amministratori (principalmente, stock option plans);
- è consentita l’emissione di strumenti finanziari partecipativi, ossia di titoli aventi caratteristiche ibride tra strumenti di equity e di debito;
B) nelle seguenti agevolazioni fiscali:
- non concorrono alla formazione del reddito imponibile, sia ai fini IRPEF, sia ai fini contributivi, i redditi da lavoro derivanti dall’assegnazione a dipendenti, collaboratori e/o amministratori di strumenti finanziari (quote, azioni o strumenti finanziari partecipativi), nonché dall’esercizio del diritto di opzione attribuito per l’acquisto di tali strumenti finanziari (in caso di stock option plan);
- non concorre alla formazione del reddito imponibile, ai fini IRPEF e IRES, il reddito derivante dalla attribuzione di strumenti finanziari emessi da Start-up innovative, a soddisfazione di crediti maturati a seguito di prestazione di opera o di servizi;
- è detraibile ai fini IRPEF e IRES un importo pari al 30% della somma investita dal contribuente nel capitale sociale di una Start-up innovativa, nel limite di soglie di investimento massimo, diverse per le suddette due imposte, sempre che la partecipazione sia mantenuta dal contribuente per almeno tre anni;
- è riconosciuto un credito d’imposta alle Start-up innovative, in via prioritaria rispetto alle altre imprese, pari al 35% del costo sostenuto per le assunzioni a tempo indeterminato, ovvero attraverso contratto di apprendistato, di personale altamente qualificato, nel limite massimo di Euro 200.000,00 annui.
Alle predette agevolazioni deve, inoltre, aggiungersi la possibilità, per le Start-up innovative, di usufruire degli ulteriori benefici previsti dal c.d. “Piano Industria 4.0”, nonché dello speciale “Italia Start-up Visa”, volto a rendere più agevole l’ingresso e, soprattutto, lo stabilimento in Italia di imprenditori extra-comunitari.
Evidentemente la costituzione e la gestione delle Start-up e/o delle PMI innovative deve essere seguita professionalmente con grande attenzione per il corretto adempimento delle formalità e la verifica delle condizioni richieste per poter fruire dei suddetti trattamenti di favore.
[1] Si tratta del D.L. 79/2011, convertito in L. 221/2012.
[2] I dati riportati sono tratti dalla Relazione annuale al Parlamento sullo stato d’attuazione e l’impatto delle policy a sostegno di startup e PMI innovative – Edizione 2017, liberamente consultabile all’indirizzo http://www.sviluppoeconomico.gov.it/images/stories/documenti/startup_relazione_annuale_al_2017.pdf.
[3] Cfr. il richiamo di cui all’art. art. 4, co. 9 del D.L. 3/2015.